Sez. U, Sentenza n. 10685 del 27/10/1993 (Rv. 484082 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto | Domanda di interessi e rivalutazione in relazione a somme capitali tardivamente corrisposte dal datore di lavoro - Indicazione dell' importo - Mancanza - Nullità della domanda - Esclusione - Ammissione della consulenza contabile d'ufficio per il computo degli emolumenti rivendicati - Carattere suppletivo alla carente iniziativa di allegazione ed istruttoria - Esclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto
Nel nuovo rito del lavoro la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ed insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto dedotti a suo fondamento va esclusa nel caso in cui l'attore, pur omettendo la quantificazione in termini monetari abbia chiesto il pagamento di determinate spettanze retributive e indicato i relativi titoli, formulando in tal modo una pretesa suscettibile di immediata e completa reazione da parte del convenuto. Ne consegue che non ricorre l'esposta ipotesi di vizio allorché l'attore domandi, senza indicarne l'importo ed ancorché in sede di giudizio sul "quantum" correlato a pregressa pronuncia di condanna generica sulla spettanza del credito retributivo, gli interessi e la rivalutazione, ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sulle somme capitali tardivamente corrisposte dal datore di lavoro; e che non supplisce a carente iniziativa di allegazione ed istruttoria, riservata alla parte, l'ammissione di consulenza contabile di ufficio per il computo degli emolumenti rivendicati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)