Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo
Testo in vigore al
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 AGOSTO 1960, N. 1042
Art. 11
1. Compete al Comitato locale di provvedere agli affari e alle opere intese allo assetto, al miglioramento ed allo sviluppo delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo entro l'ambito del territorio di esso e nei limiti di attribuzione stabiliti dal presente decreto e da stabilirsi dal regolamento per la esecuzione del medesimo.
Capo III. Della finanza e contabilità.
Art. 12
1. Per provvedere ai bisogni della azienda, ove questa manchi di altri mezzi, i Comuni debbono, su richiesta del Comitato e secondo le proposte di questo, applicare l'imposta di cura e il contributo speciale di cura.
2. Qualora l'Amministrazione comunale non provveda entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta del Comitato, su richiesta di questo si sostituisce la Giunta provinciale amministrativa.
Art. 13
1. La imposta di cura e' applicata con le norme che regolano l'imposta di soggiorno, con facolta' nei Comuni di disciplinarne il funzionamento secondo la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con R. decreto 6 maggio 1920, n. 769, ovvero secondo il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1724, modificato col R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1388.
2. Nell'un caso e nell'altro resta fermo l'obbligo sancito dall'art. 7, n. 5, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, del versamento del quarto della imposta di cura all'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternita' e dell'infanzia.
3. Con Regio decreto, promosso dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze, i Comuni nei quali l'imposta di cura sia applicata secondo la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con R. decreto-legge 6 maggio 1920, n. 769, possono, per fronteggiare spese di carattere inderogabile, attinenti all'incremento e sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, essere autorizzati ad imporla, con le modalita' di cui al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, modificato con R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1388, anche a carico di coloro che vi dimorino meno di cinque giorni.
Art. 14
1. Il contributo speciale di cura e' dovuto da tutti coloro i quali per l'esercizio di commerci, industrie, professioni e uffici, traggono vantaggi economici particolari dalla esistenza della stazione di cura, di soggiorno o di turismo.
2. Il contributo e' corrisposto con addizionale, non superiore al 0.50 per cento del reddito colpito dalla imposta sulle industrie, professioni ed arti, di categoria B e C e della tassa di patente, stabilite dal R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538.
3. Ove le due imposte predette non siano istituite nel Comune, il contributo e' applicato nella misura non superiore al 0.50 per cento del reddito netto, anche se inferiore a L. 2000.
Art. 15
1. In caso di insufficienza dei proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura, i comitati e, nel caso previsto all'art. 10, le Amministrazioni comunali possono essere autorizzate dal prefetto, su conforme parere dell'Intendenza di finanza, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che, nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, si giovane degli svaghi e dei trattenimenti in esse organizzati.
2. Le norme per l'applicazione e la riscossione di tali entrate saranno stabilite col regolamento di cui all'art. 25.
Art. 16
1. Per opere straordinarie e per la estinzione di passivita' onerose i Comitati possono, udite le rispettive Amministrazioni comunali, contrarre mutui, garentendone il pagamento con ipoteche o con delegazioni sul provento della imposta di cura e del contributo speciale di cura.
Art. 17
1. I Comitati debbono presentare bilanci e rendiconti della propria gestione.
2. I bilanci sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
3. I bilanci e i rendiconti dei Comitati, prima della approvazione dell'autorita' competente, sono comunicati all'Amministrazione comunale, la quale puo' presentare i propri rilievi e reclami entro quindici giorni dalla comunicazione.
4. Sui bilanci e sui rendiconti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo deve essere sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo.
Capo IV. Della vigilanza e della tutela.
Art. 18
1. Salvo i casi nei quali sia diversamente disposto, le aziende, di cui al presente decreto, sono sottoposte alla vigilanza ed alla tutela secondo le norme stabilite per le aziende municipalizzate.
Art. 19
1. I Comitati possono essere sciolti con provvedimento del Prefetto, per gravi motivi di ordine pubblico e per irregolarita' persistenti nell'amministrazione dell'azienda.
2. Qualora il Comune sia amministrato dal Podesta', questi assume la gestione straordinaria dell'azienda; in caso di verso, il Commissario straordinario e' nominato dal Prefetto. Alla nuova formazione dei Comitati deve procedersi entro il termine di mesi tre, prorogabile fino a mesi sei sentito il parere del presidente dell'Ente provinciale per il turismo.
3. I provvedimenti del Prefetto sono impugnabili solo con ricorso al Ministro per l'interno, che decide udito il Consiglio di Stato.
Art. 20
1. E' obbligatorio per i Comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, qualunque ne sia la popolazione, attuare un piano regolatore e di ampliamento ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
2. I Comitati coadiuveranno le Amministrazioni comunali e contribuiranno alle spese per gli studi e per i progetti occorrenti.
3. I Comuni ed i Comitati possono, per le espropriazioni per opere igieniche e di miglioramento, interessanti le stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, valersi delle disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento di Napoli.
Art. 21
1. I territori di cura, soggiorno o di turismo determinati ai sensi dell'art. 2, sono protetti dalla legge 11 giugno 1922, n. 778, sulla tutela delle bellezze artistiche e panoramiche.
Titolo II
Capo I. Disposizioni finali.
Art. 22
1. Sono abrogate tutte le disposizioni sull'ordinamento amministrativo delle stazioni di cura e di soggiorno vigenti nelle Provincie annesse ed ogni altra disposizione sulla tassa di soggiorno nei Comuni di cura e di soggiorno.
2. E' riservata tuttavia al Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, la facolta' di consentire l'ulteriore applicazione nei Comuni dei territori annessi, dichiarati stazioni di cura dagli ordinamenti precedentemente in vigore, delle tasse di cura e di musica e del contributo di cura, secondo le speciali disposizioni gia' ivi vigenti, quando cio' risulti indispensabile per fronteggiare inderogabili esigenze delle stazioni stesse, salvo l'obbligo di versamento del quarto del provento della tassa di cura e di soggiorno al Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia.
3. Nulla e' innovato al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, al R. decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1388, al Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, e al R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 2, in quanto concerne la tassa di soggiorno dei Comuni non dichiarati stazioni di cura e soggiorno ai termini del presente decreto.
4. Nulla e' del pari innovato all'art. 7 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, in quanto attiene all'obbligo del versamento del quarto del provento della tassa a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia.
Art. 23
1. Ai comuni di Montecatini Terme, Salsomaggiore, Postumia, Recoaro e Santa Cesaria, dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali, sono applicabili soltanto gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 e 21 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.7910
2. Il Comitato di amministrazione di cui all'art. 8 e', per i cennati Comuni, costituito dal podesta', o da un suo delegato, da un rappresentante del Regio demanio, nominato dal Ministro per le finanze, e da un terzo membro designato, nel proprio seno, dagli speciali Comitati o Commissioni di vigilanza o di amministrazione, istituiti per la gestione delle singole aziende demaniali patrimoniali.
3. Per le aziende autonome cosi' costituite la vigilanza e la tutela di cui agli articoli 17, 18 e 19 del R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, sono esercitate dal Ministero dell'interno.
4. Con decreto Reale, promosso dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze, le disposizioni del presente articolo potranno essere estese a quei Comuni nei quali sorgessero nuove organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali, attinenti a stazioni di cura, soggiorno e turismo.
Art. 24
1. Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire la data, che potra' essere anche diversa da quella che sara' fissata in esecuzione dell'art. 15 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, nella quale verranno a cessare nei Comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, le Amministrazioni ordinarie e straordinarie per far luogo all'inizio delle funzioni del Podesta' e delle Consulte municipali.
Art. 25
1. Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, e' autorizzato ad emanare il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.
2. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge: il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 aprile 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Federzoni - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1926,
Atti del Governo, registro 248, foglio 59. - Coop.