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Sez. 1, Sentenza n. 697 del 08/01/1997 Ud. (dep. 30/01/1997) Rv. 206791 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Utilizzabilità di tutti gli atti legittimamente confluiti nel fascicolo del pubblico ministero - Ragioni - Dichiarazioni spontanee rese dall'indagato in assenza del difensore - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206791-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

In tema di procedimenti speciali, natura e carattere del tutto peculiari ha la decisione adottata con il rito abbreviato, che è assoggettato ad una disciplina autonoma rispetto al giudizio ordinario, in quanto va svolto "allo stato degli atti". L'imputato, nell'accettare questo procedimento speciale, da un lato rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie e dall'altro però ottiene un trattamento premiale attraverso l'applicazione della diminuente. Ne deriva che il giudice può utilizzare tutti gli atti legittimamente confluiti nel fascicolo del pubblico ministero e quindi anche le dichiarazioni, rese dall'indagato in assenza del suo difensore, purché acquisite "sul luogo o nell'immediatezza del fatto", così come stabilito dal quinto comma dell'art. 350 cod. proc. pen.(Nella fattispecie, la Corte d'Appello, rilevando che in primo grado il procedimento si era svolto con le forme del rito abbreviato, aveva respinto l'eccezione sollevata dalla difesa che aveva contestato la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nella Caserma dei Carabinieri; la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto avverso tale decisione, ha enunciato il principio di cui in massima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)