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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021 (Rv. 661494 - 03)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE | - Società occulta - Requisiti - Partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista del risultato unitario e determinazione dei conferimenti a costituire un patrimonio comune - Necessità.
Stato
decisa il 2021-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661494-03

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE

La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva "de qua" consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2256, Cod. Civ. art. 2270, Cod. Civ. art. 2305

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)