Sez. U, Sentenza n. 3850 del 14/11/1975 (Rv. 378086 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONSORZIO DI BONIFICA - CONTO INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI - CARATTERE RETRIBUTIVO - DIVIETO DI DISTRAZIONE - INAPPLICABILITA - ABOLIZIONE CON REGOLAMENTO INTERNO - EFFETTI - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONSORZIO DI BONIFICA - CONTO INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI - CARATTERE RETRIBUTIVO - DIVIETO DI DISTRAZIONE - INAPPLICABILITA - ABOLIZIONE CON REGOLAMENTO INTERNO - EFFETTI - LIMITI.*
Un 'conto individualè, integrante, insieme all'indennita di anzianita, il trattamento di quiescenza dei dipendenti di un consorzio di bonifica e costituito da versamenti mensili, in parte a carico del consorzio e in parte a carico del dipendente, nonche dell'accreditamento degli interessi di somme accantonate in titoli fruttiferi, non ha carattere previdenziale ne assistenziale, ma retributivo, e percio per esso non vale il divieto di distrazione dal fine destinato, di cui all'art 2117 cod civ, ne esso, dato il suo carattere individuale, e parte del fondo per l'indennita di anzianita, e percio per esso non vale il divieto di deduzione, di cui all'art 2123 cod civ. esso integra un trattamento economico che supera i diritti indisponibili del lavoratore e che, percio, ben puo essere abolito con un regolamento interno del consorzio, salvo sempre il diritto del lavoratore di riscuotere, alla cessazione del rapporto di lavoro, la somma corrispondente a quanto da lui gia forzosamente versato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)