Sez. 1, Sentenza n. 3621 del 07/08/1989 (Rv. 463573 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINATIO DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - NOTIFICA - IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO CONSENTITO - NULLITÀ - CONTRIBUENTE PRIVO DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO DELLA REPUBBLICA - RICEZIONE DI COPIA DELL'ATTO ATTRAVERSO I CANALI DIPLOMATICI - SANATORIA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINATIO DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - NOTIFICA - IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO CONSENTITO - NULLITÀ - CONTRIBUENTE PRIVO DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO DELLA REPUBBLICA - RICEZIONE DI COPIA DELL'ATTO ATTRAVERSO I CANALI DIPLOMATICI - SANATORIA.*
In tema d'imposte dirette, nel vigore del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, discendente dalla sua effettuazione in un luogo diverso da quelli contemplati dall'art. 38 del citato decreto, deve ritenersi sanato con effetti "ex nunc" (anche al fine dell'indagine sulla tempestività dell'impugnazione), qualora il contribuente, privo di residenza, dimora o domicilio della Repubblica, abbia ricevuto copia dell'atto attraverso canali diplomatici, atteso che tale consegna, anche alla luce dei principi posti dall'art. 142 cod. proc. civ., nel testo fissato dalla legge 6 febbraio 1981 n. 42, esprime il momento in cui la notificazione medesima raggiunge lo scopo cui è destinata. (V 2847/86, mass n 445886).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST., DPR 05/01/1967 num. 200 CORTE COST., Legge 08/02/1981 num. 42 art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)