Sez. 2, Sentenza n. 19867 del 15/09/2009 (Rv. 610082 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Decreto di liquidazione - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Proposizione da parte del difensore di una delle parti - Necessità di una specifica procura - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO
Il ricorso previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio, può essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio nel cui ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di una specifica procura: il mandato "ad litem", infatti, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale è innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione è stata disposta la consulenza.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)