diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28388 del 28/11/2017 (Rv. 646342 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio - Atto di contestazione - Notificazione - Principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario - Applicabilità – Conseguenze - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale - Individuazione.
Stato
decisa il 2017-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646342-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sicché dall’applicazione di tale principio discende anche la conseguenza che qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)