Sez. L, Sentenza n. 8836 del 13/08/1991 (Rv. 473516 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per materia | Controversia promossa da una società di assicurazione contro l'agente e contro un terzo per responsabilità extracontrattuale di quest'ultimo - Devoluzione della prima al giudice del lavoro - Devoluzione di quella contro il terzo al giudice competente secondo gli ordinari criteri - Necessità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per materia
Cause contro più persone, connesse per l'oggetto e per il titolo, possono proporsi in un unico giudizio davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro soltanto se attengano tutte a rapporti previsti dall'art. 409 (nuovo testo) cod. proc. civ., in quanto, non ricorrendo tale condizione, la trattazione simultanea implica deroga alla competenza per materia, non consentita dall'art. 33 cod. proc. civ., che legittima solo lo spostamento della competenza territoriale. Consegue che, ove una società di assicurazione agisca sia contro l'agente, per ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente trattenute ed al risarcimento dei danni per responsabilità attinenti al cessato rapporto di agenzia, sia contro un terzo estraneo al detto rapporto (nella specie, il coniuge dell'agente predetto) a titolo di responsabilità extracontrattuale, quale concorrente nell'attività addebitata a quest'ultimo, la controversia relativa a tale seconda domanda, non attenendo (a differenza dell'altra) ad un rapporto di parasubordinazione ex art. 409 n. 3 cod. proc. civ., esula dalla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, spettando al giudice competente secondo gli ordinari criteri.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)