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Sez. L, Sentenza n. 774 del 07/02/1981 (Rv. 411252 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ACQUISTO DEL BESTIAME ALLO SCOPO DI RIVENDERLO ED OPERAZIONI DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E CURA DEL BESTIAME MEDESIMO DI CARATTERE ACCESSORIO RISPETTO AL FINE DELLA RIVENDITA - ALLEVAMENTO EX ART 2135 COD CIV - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ATTIVITA DI CARATTERE COMMERCIALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411252-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ACQUISTO DEL BESTIAME ALLO SCOPO DI RIVENDERLO ED OPERAZIONI DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E CURA DEL BESTIAME MEDESIMO DI CARATTERE ACCESSORIO RISPETTO AL FINE DELLA RIVENDITA - ALLEVAMENTO EX ART 2135 COD CIV - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ATTIVITA DI CARATTERE COMMERCIALE - SUSSISTENZA.*

Poiche l'attivita di allevamento del bestiame va qualificata agricola, indipendentemente dalla sua connessione con il fondo, qualora si sostanzi in un complesso di attivita diretta alla alimentazione, alla cura, alla riproduzione e allo sviluppo del bestiame, realizzando l'incremento qualitativo e quantitativo del patrimonio zootecnico, non costituisce allevamento ex art 2135 cod civ e va, pertanto, qualificata di carattere commerciale, l'attivita che si risolve nell'acquisto del bestiame allo scopo di rivenderlo ed in cui le operazioni di ricovero, alimentazione e cura del bestiame stesso, abbiano carattere accessorio rispetto al fine della rivendita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)