Sez. 2, Sentenza n. 42580 del 10/11/2005 Ud. (dep. 24/11/2005) Rv. 232607 - 01
TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Sentenza contumaciale - Notificata al difensore di fiducia domiciliatario - Restituzione nel termine - Esclusione.
TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE
Non è ammessa la restituzione nel termine ai fini dell'impugnazione, nel caso di sentenza contumaciale notificata mediante consegna al difensore di fiducia, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio. La mancata comparizione in udienza della persona "effettivamente" informata ai sensi dell'art. 161, comma primo cod. proc. pen., concretizza una condotta qualificabile come comportamento deliberatamente posto in essere per impedire l'esplicarsi del meccanismo legale di comunicazione degli atti processuali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni necessarie per la restituzione in termine ai fini dell'impugnazione anche in considerazione dell'avvenuto proscioglimento dell'ufficiale giudiziario indagato di aver falsamente attestato la consegna dell'atto "a mani proprie" dello stesso domiciliatario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)