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Sez. L, Sentenza n. 67 del 12/01/1976 (Rv. 378692 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - APPLICABILITA AI DIRIGENTI DELLE AZIENDE - ESCLUSIONE - LIMITI - CRITERIO DI RAGIONEVOLEZZA - RIFERIMENTO ALL'INTERESSE DEL PERSONALE DIRIGENTE ALLA VACANZA PERIODICA - NECESSITA - CIRCOSTANZE GIUSTIFICATRICI DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI RAGIONEVOLEZZA - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA ALL'IMPIEGATO CON MANSIONI DIRETTIVE.*
Stato
decisa il 1976-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378692-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - APPLICABILITA AI DIRIGENTI DELLE AZIENDE - ESCLUSIONE - LIMITI - CRITERIO DI RAGIONEVOLEZZA - RIFERIMENTO ALL'INTERESSE DEL PERSONALE DIRIGENTE ALLA VACANZA PERIODICA - NECESSITA - CIRCOSTANZE GIUSTIFICATRICI DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI RAGIONEVOLEZZA - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA ALL'IMPIEGATO CON MANSIONI DIRETTIVE.*

La normativa di cui all'art 1 n 4 della legge 22 febbraio 1934 n 370, che esclude l'Obbligo del riposo settimanale per gli impiegati con mansioni direttive, va interpretata - in base ai principi enunciati nella sentenza 7 maggio 1975 n 101 della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimita costituzionale - in limiti di ragionevolezza, con riferimento anche all'esigenza di tutela dell'interesse del lavoratore, alla propria salute e, cioe, nel senso che la cennata norma non comporta una negazione assoluta del diritto del personale dirigente al riposo settimanale, ma soltanto una possibilita di varia disciplina, secondo le diverse contingenze ed esigenze. Di conseguenza, e arbitrario il comportamento dell'imprenditore che, senza apprezzabile motivo, pretenda privare il dirigente del riposo festivo, senza mai consentirgli la necessaria vacanza periodica, a cui ogni lavoratore ha incontestabilmente diritto: in tal caso rimane sempre aperta al giudice la possibilita di una doverosa valutazione, ma l'Onere di provare la ricorrenza delle circostanze che comportino il superamento del limite di ragionevolezza incombe all'impiegato con mansioni direttive.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)