Sez. 6, Sentenza n. 11390 del 29/10/1982 Ud. (dep. 26/11/1982) Rv. 156402 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - FAVOREGGIAMENTO E FALSA TESTIMONIANZA - MANCATA PREVISIONE DELLA RITRATTAZIONE QUALE CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DEL FAVOREGGIAMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - FAVOREGGIAMENTO E FALSA TESTIMONIANZA - MANCATA PREVISIONE DELLA RITRATTAZIONE QUALE CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DEL FAVOREGGIAMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 cod. pen. in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui prevede come causa di non punibilità la ritrattazione con riferimento al delitto di falsa testimonianza e non anche al reato di favoreggiamento personale, quando le mendaci o reticenti dichiarazioni siano rese all'autorità giudiziaria. I reati previsti dagli articoli 372 e 378 cod. pen. sono sostanzialmente differenti tra loro e tutelano un diverso bene giuridico. La diversa gravità dei due reati si giustifica infatti considerando che lo sviamento delle indagini, avvenuto nella fase iniziale, rende difficile o impossibile l'identificazione dei responsabili del reato commesso, impedendo l'esatta ricostruzione dei fatti e la ricerca della verità. (Conf mass n 148137).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 376 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)