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Sez. 2, Sentenza n. 9231 del 29/08/1991 (Rv. 473686 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Non riproposte (decadenza) | Accoglimento della domanda principale in primo grado - Riproposizione espressa da parte dell'appellato vittorioso, della domanda subordinata non esaminata - Necessità.
Stato
decisa il 1991-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473686-01

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Non riproposte (decadenza)

Ove nel giudizio di primo grado sia stata proposta, con la domanda principale, altra domanda in via subordinata, l'appellato vittorioso, in seguito all'accoglimento della prima, è tenuto a riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione (fino all'udienza di precisazione delle conclusioni ed in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice di appello) la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, per non incorrere nella presunzione di rinunzia di cui all'art. 346 cod.proc. civ. non potendo a quest'ultima domanda rivivere per il solo fatto che la domanda principale venga respinta dal giudice di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)