diritto.io

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche

Testo in vigore al

Art. 25

1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

2. Resta altresi', fino alla data del 31 dicembre 1974, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 26

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 30, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle province, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 25, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 27

1. Sono trasferiti alla provincia di Trento gli uffici del provveditorato alle opere pubbliche e del genio civile di Trento, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale; con la stessa esclusione e' trasferito alla provincia di Bolzano l'ufficio del genio civile di Bolzano.

2. Nei casi di sezioni o servizi che espletino contemporaneamente funzioni rimaste di competenza statale e funzioni attribuite alle province, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sara' effettuata d'intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la provincia interessata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici operanti nel Trentino-Alto Adige ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.

4. Al personale trasferito ai sensi del comma precedente e' garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

5. In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

6. Fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi del secondo comma del presente articolo, il personale, che attualmente svolga attivita' ricadenti in tutto o in parte nella competenza delle province, rimane addetto alle medesime mansioni. Le spese per gli stipendi e le altre competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province.

7. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli ingegneri capi del genio civile continuano a svolgere, quali organi delle province, le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni di competenza delle province stesse.

8. Gli ingegneri capi preposti agli uffici del genio civile, ancorche' trasferiti alla rispettiva provincia ai sensi del precedente secondo comma o i dirigenti dei corrispondenti uffici provinciali, esercitano, a richiesta dell'Amministrazione dei lavori pubblici, quali organi dello Stato, le attribuzioni residuate alla competenza dello Stato medesimo.

9. Il compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano e' soppresso con effetto dalla data di cui all'articolo 19, secondo comma.

10. Il personale in servizio alla data di cui al precedente comma presso il compartimento ANAS di Trento, nel limite massimo del venti per cento, ha il diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'ANAS ed il conseguente trasferimento ad altri compartimenti dell'ANAS medesimo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di dipendente a tempo indeterminato o determinato.

11. Il personale che non esercita tale diritto e' trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, secondo le modalita' stabilite dalla rispettiva normativa provinciale, tenuto conto della ubicazione della rispettiva sede di servizio alla data di pubblicazione della normativa medesima. Il personale addetto a servizi competenti per il territorio regionale ha comunque diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province entro il termine di opzione di cui sopra.

12. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma precedente e' messo a disposizione della provincia nel cui territorio e' prevalentemente utilizzato, previa intesa tra le province in ordine alla prevalenza di utilizzo, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento. Il relativo onere e' a carico del bilancio della rispettiva provincia cui e' messo a disposizione.

Art. 28

1. Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico dei lavori pubblici delle province di Trento e di Bolzano puo' essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo competente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia inerenti alle attribuzioni ad essi demandate.

2. L'anzidetto personale che abbia conseguito la suindicata qualifica, e' autorizzato a portare armi comuni del tipo che verra' stabilito dal commissario del Governo, d'intesa con la giunta provinciale competente.

Art. 29

1. Il trasferimento alle province degli uffici statali di cui al precedente art. 27, comporta la successione della provincia allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento. Al fine di assicurare la piu' conveniente sistemazione dei servizi statali e provinciali, potranno essere trasferiti alle province immobili anche solo parzialmente destinati a servizi attribuiti alla competenza provinciale, salva la possibilita' di mantenere in proprieta' dello Stato altri immobili di pari valore sedi di uffici parzialmente trasferiti alle province, sempre che non vi ostino particolari esigenze di servizio.

2. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, salva la decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto del termine previsto al secondo comma del predetto articolo.

3. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sara' fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici e dalla provincia.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili esistenti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, utilizzati alla data del 30 giugno 1998 dal compartimento ANAS di Trento, sono trasferiti direttamente in proprieta' alla provincia autonoma territorialmente competente.

5. I beni di cui al comma precedente nonche' le strade statali di cui all'articolo 19 e le relative pertinenze sono consegnati, secondo le procedure di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, alle province autonome territorialmente competenti, previa intesa con le medesime in ordine al riparto dei beni, ivi compresi gli immobili siti nel territorio di una provincia, ma destinati al servizio della rete stradale insistente sui territori di entrambe le province. Gli elenchi descrittivi di cui all'articolo 8, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 sono completati entro il 31 marzo 1998.

6. Secondo le modalita' di cui al comma precedente e' altresi' consegnata alle province autonome rispettivamente competenti la documentazione amministrativa, concernente gli affari non ancora esauriti.

7. Salvo quanto disposto ai successivi commi ed esclusi gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1 luglio 1998, le province autonome di Trento e di Bolzano succedono allo Stato e all'ANAS nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data del 1 luglio 1998, inerenti le funzioni delegate.

8. Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1 luglio 1998 da accertare d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime province subentrano, senza vincolo di solidarieta', nei rapporti giuridici, con effetto dalla medesima data. Rimangono a carico esclusivo dell'ANAS gli obblighi e i debiti maturati in relazione ai lavori eseguiti fino alla data del 1 luglio 1998 in attuazione dei suddetti appalti.

9. Fatto salvo quanto previsto per le spese di investimento ricomprese nel programma triennale per la viabilita' 1997 - 1999, l'ANAS provvede, altresi', al rimborso alle province delle somme corrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1 luglio 1998, nei limiti dei fondi comunque impegnati e non erogati in attuazione dei medesimi appalti affidati dall'ANAS prima di detta data e non ricompresi nel programma triennale 1997 - 1999. Ai fini di cui al presente comma, le province e l'ANAS, entro il 30 giugno 1998, definiscono d'intesa, per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni in capo all'ANAS e le modalita' di rimborso dei relativi oneri. Della ricognizione viene redatto verbale le cui risultanze costituiscono il limite di responsabilita' dell'ANAS.

10. Agli adempimenti attuativi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

Art. 30

1. Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 27, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto.

2. Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.

3. In ordine agli archivi e documenti consegnati alle province ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono terme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409.

Art. 31

1. Il servizio idrografico, gia' svolto dagli uffici dipendenti dell'Amministrazione statale dei lavori pubblici, e' disimpegnato - nell'ambito del rispettivo territorio - dalle province di Trento e di Bolzano, anche per conto dello Stato.

Art. 32

1. Gli organismi aventi sede presso gli uffici del genio civile di Trento e di Bolzano, la cui attivita' sia attinente alle funzioni amministrative di competenza delle province ai sensi del presente decreto, continuano ad esercitare tutte le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

2. Gli organismi aventi sede presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento cessano di svolgere le funzioni non attinenti ai settori che rimangono di competenza statale ai sensi dell'art. 19.

3. E' fatto salvo quanto disposto con leggi regionali e provinciali istitutive di organismi operanti nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 33

1. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige le norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, trovano applicazione all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo che per la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle province e con l'impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono.

Art. 34

1. Alla dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed alla nomina del commissario previsto dal medesimo articolo si provvedera' d'intesa con i presidenti delle giunte provinciali, ove la calamita' riguardi i territori di entrambe le province, ovvero con il presidente della giunta della provincia interessata ove solo una delle due sia stata colpita.

Art. 35

1. Gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e l'applicazione delle norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, non incide sulle competenze della regione e delle province ne' implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti.

2. Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il commissario provvede in particolare al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli effettuati dagli organismi della regione e delle province, nel rispetto del disposto di cui al comma precedente.

Art. 36

1. Alla disciplina dell'utilizzo coordinato dei mezzi di intervento dello Stato, della provincia e degli enti locali si provvede mediante programmi di protezione civile approvati dal commissario del Governo e dal presidente della giunta provinciale, il quale deve previamente sentire il presidente della giunta regionale.

2. Le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, relative al comitato regionale per la protezione civile, non trovano applicazione nella regione Trentino-Alto Adige.

Art. 37

1. I Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, i commissari del Governo, la regione e le province si scambiano ogni notizia, informazione o documentazione utile ai fini di evitare o ridurre i possibili danni derivanti da calamita' naturali o catastrofi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 marzo 1974
LEONE
RUMOR - TAVIANI - TANASSI - COLOMBO - ANDREOTTI - LAURICELLA - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 7. - CARUSO

Art. 39

1. Per le opere di competenza statale nella regione Trentino-Alto Adige i compiti della regione e del suo presidente, previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, sono attribuiti alle province di Trento e di Bolzano e rispettivi presidenti.

Art. 40

1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, salvo quanto disposto dai commi successivi.

2. Al fine di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali, il governo del territorio e il mantenimento e la ricostruzione del tessuto commerciale tradizionale nonche' la tutela della vivibilita' dei centri storici, le province possono anche prevedere, senza discriminazione tra gli operatori e nel rispetto del principio di proporzionalita', aree interdette agli esercizi commerciali e limitazioni per l'esercizio del commercio nelle zone produttive.

3. Le province, in relazione alla specificita' topografica montana del territorio e alle particolari tradizioni che ne rappresentano l'identita', possono adottare misure di salvaguardia e riqualificazione delle attivita' commerciali, anche mediante piani di incentivazione purche' si rispettino i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo in tema di aiuti di Stato.