Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5315 del 04/03/2011 (Rv. 617140 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Concordato preventivo - Decreto del giudice delegato in materia di garanzia prestata dal terzo - Pronuncia anteriore alla fase della omologazione - Impugnazione autonoma ex art. 111 Cost - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, il provvedimento con cui il giudice delegato, nella fase anteriore all'omologazione, ha disposto il versamento a mani del commissario giudiziale della somma apportata da un terzo, secondo la previsione di pagamento di cui alla proposta e sotto condizione dell'omologa stessa, non statuisce su diritti soggettivi e non ha portata decisoria, poichè tutti gli atti di questa prima fase hanno di regola valore funzionale alle pronunce definitive di rigetto od omologa, proprie della fase successiva; ne consegue che avverso tale provvedimento - nella specie, poi, confermato dal tribunale in sede di reclamo ex art.26 legge fallim. - non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)