Sez. 3, Sentenza n. 3209 del 05/07/1989 (Rv. 463305 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - PRECETTO NOTIFICATO DAL CONSULENTE - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DELL'INTERVENUTO REGOLAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - PRECETTO NOTIFICATO DAL CONSULENTE - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DELL'INTERVENUTO REGOLAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*
Con riguardo al decreto di liquidazione del compenso a consulente tecnico emesso a norma della legge 8 luglio 1980, n. 319, la opposizione al precetto notificato dal consulente, proposta per sostenere che, definito il giudizio e regolato con sentenza l'Onere delle spese processuali, il giudice non abbia più il potere di provvedere alla liquidazione, non costituisce opposizione al decreto da proporsi al giudice indicato come competente dall'art. 11 della legge n. 319 del 1980, ma si configura come opposizione alla esecuzione, da proporsi, a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. al giudice competente per valore in ragione del credito per cui si procede.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)