Sez. 3, Sentenza n. 2468 del 26/06/1995 Cc. (dep. 28/07/1995) Rv. 202487 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - Dell'imputato | Forma di ammissione di responsabilità - Giudice - Proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Condizioni - Dubbi sulla sussistenza del fatto - Obbligo di rigettare l'istanza e procedere nelle forme ordinarie - Sussistenza - Fattispecie.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - Dell'imputato
La richiesta di applicazione della pena è una forma di ammissione di responsabilità da parte dell'imputato che, in tal modo, implicitamente e volontariamente, rinuncia a far valere la propria innocenza. Il giudice, pertanto, è tenuto al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. soltanto quando ne ricorrano evidenti cause; qualora, invece, egli abbia dei dubbi sulla sussistenza del fatto, deve, rigettare l'istanza sulla quale le parti hanno raggiunto il consenso e procedere nelle forme ordinarie sì da consentire la formazione della prova in dibattimento. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza con la quale il Pretore ritenuta evidente l'insufficienza della prova della sussistenza del fatto, rigettava la richiesta di applicazione della pena e, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., assolveva gli imputati "perché manca la prova che il fatto sussiste").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)