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Sez. U, Sentenza n. 6478 del 10/12/1984 (Rv. 438058 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONTROVERSIA DI VALUTAZIONE - CONTROVERSIA DI DIRITTO - RISCOSSIONE COATTIVA - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - INGIUNZIONE PER CESPITI NON DICHIARATI CONTENENTE VALUTAZIONE DEI CESPITI E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE - OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO SU QUESTIONI DI DIRITTO - PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLE ATTRIBUZIONI DI DETTO GIUDICE - APPLICABILITÀ - INFLUENZA SUL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLE COMMISSIONI PER RAGIONI DI ESTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438058-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONTROVERSIA DI VALUTAZIONE - CONTROVERSIA DI DIRITTO - RISCOSSIONE COATTIVA - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - INGIUNZIONE PER CESPITI NON DICHIARATI CONTENENTE VALUTAZIONE DEI CESPITI E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE - OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO SU QUESTIONI DI DIRITTO - PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLE ATTRIBUZIONI DI DETTO GIUDICE - APPLICABILITÀ - INFLUENZA SUL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLE COMMISSIONI PER RAGIONI DI ESTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*

Con riguardo ad ingiunzione di pagamento d'imposta di successione inerente a cespiti non dichiarati dal contribuente, la quale contenga sia la valutazione dei cespiti medesimi, sia la liquidazione delle somme dovute, la proposizione di opposizione davanti al giudice ordinario, su questioni di diritto attinenti alla legittimità di detta pretesa, nella disciplina del contenzioso tributario previgente alla riforma introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sottrae alla cognizione delle commissioni tributarie le suddette questioni, in applicazione del cosiddetto principio della prevalenza delle attribuzioni del giudice ordinario, ma non interferisce, né subisce interferenze dal procedimento che sia promosso davanti alle commissioni medesime per questioni di mera estimazione, senza che possa insorgere il pericolo di un contrasto di giudicati, stante la diversità delle une e delle altre questioni. (V 3031/80, mass n 406794).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)