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Sez. 1, Sentenza n. 11005 del 12/05/2006 (Rv. 589959 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE | Perdita della cosa locata a causa di disastro naturale - Prova liberatoria - Consistenza.
Stato
decisa il 2006-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589959-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE

La prova della mancanza di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata, della quale l'art. 1588 cod. civ. (applicabile anche all'affitto di azienda, in quanto norma generale delle locazioni non incompatibile con la disciplina specifica dell'affitto, che della locazione è una "species") onera il conduttore, deve essere piena e completa; con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di ciò, ma è necessario provare, più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia (artt. 1177, 1587, n. 1, e 1590, primo comma, cod. civ.), il quale non è assorbito dall'evento naturale, in considerazione della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell'evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell'obbligato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1587 com. 1 n. 1, Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1590 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)