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Sez. 1, Sentenza n. 28589 del 22/06/2004 Cc. (dep. 25/06/2004) Rv. 228736 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Aumento fino a sei mesi dei termini della fase dibattimentale di primo grado - Ipotesi di proroga - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228736-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

L'aumento fino a sei mesi dei termini di custodia cautelare della fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen. nell'ipotesi di procedimenti per i delitti di cui all'art. 407, comma secondo lett. a) stesso codice non configura un'ipotesi di proroga dei termini stessi, ma costituisce solo un loro incremento, destinato ad operare automaticamente "ex lege". Ne consegue che, per farsi luogo a tale aumento, non sono necessari né la richiesta del P.M., né il provvedimento del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)