diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 13775 del 31/05/2017 (Rv. 644331 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Iscrizione della causa a ruolo a seguito di prima notifica dell'atto di citazione non andata a buon fine - Convenuto non costituitosi - Tardività della costituzione dell’attore - Esclusione - Conseguenze - Ordine di rinnovazione della notificazione della citazione - Nuova iscrizione della causa a ruolo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644331-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO

La costituzione in giudizio dell’attore, avvenuta dopo il decimo giorno successivo al compimento di un'invalida notificazione dell'atto di citazione, non è qualificabile come tardiva, ex art. 171 c.p.c., giacché il termine di cui all'art. 165 c.p.c. decorre solo in presenza di una notifica valida; pertanto, ove, in simile ipotesi, il convenuto non si sia costituito (così sanando la nullità verificatasi), il giudice deve provvedere ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e l'attore, rinnovata con successo la notifica, non deve reiterare la propria costituzione in giudizio, iscrivendo nuovamente la causa a ruolo.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)