Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18277 del 17/09/2015 (Rv. 636450 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. | Segnalazione dell'insolvenza da parte del giudice civile - Atto neutro - Sua provenienza dal giudice dell'esecuzione - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M.
L'art. 7, n. 2, l.fall. riconduce il potere di iniziativa del P.M. alla segnalazione dell'insolvenza - atto privo di contenuto decisorio, neppure come esito di una delibazione sommaria - effettuata dal giudice che l'abbia rilevata durante un procedimento civile, senza eccezioni e limiti di sorta, sicché non possono escludersi da quella previsione le eventuali segnalazioni eseguite nel corso di procedure esecutive.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)