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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18277 del 17/09/2015 (Rv. 636450 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. | Segnalazione dell'insolvenza da parte del giudice civile - Atto neutro - Sua provenienza dal giudice dell'esecuzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2015-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636450-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M.

L'art. 7, n. 2, l.fall. riconduce il potere di iniziativa del P.M. alla segnalazione dell'insolvenza - atto privo di contenuto decisorio, neppure come esito di una delibazione sommaria - effettuata dal giudice che l'abbia rilevata durante un procedimento civile, senza eccezioni e limiti di sorta, sicché non possono escludersi da quella previsione le eventuali segnalazioni eseguite nel corso di procedure esecutive.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)