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Sez. 3, Sentenza n. 2163 del 02/04/1984 (Rv. 434208 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DANNEGGIATO EX ART. 18 LEGGE N. 990 DEL 1969 - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE DI ADEMPIERE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO IL DEBITO DI INDENNIZZO SCATURENTE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO - NATURA PECUNIARIA DEL DEBITO DI INDENNIZZO - CONSEGUENZE - RITARDO DELLA PRESTAZIONE DOVUTA DA PARTE DELL'ASSICURATORE, SENZA VALIDA GIUSTIFICAZIONE - APPLICABILITÀ DEL DISPOSTO EX ART. 1224 COD. CIV..*
Stato
decisa il 1984-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434208-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DANNEGGIATO EX ART. 18 LEGGE N. 990 DEL 1969 - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE DI ADEMPIERE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO IL DEBITO DI INDENNIZZO SCATURENTE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO - NATURA PECUNIARIA DEL DEBITO DI INDENNIZZO - CONSEGUENZE - RITARDO DELLA PRESTAZIONE DOVUTA DA PARTE DELL'ASSICURATORE, SENZA VALIDA GIUSTIFICAZIONE - APPLICABILITÀ DEL DISPOSTO EX ART. 1224 COD. CIV..*

Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'assicuratore e l'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal fondo di garanzia a norma degli artt. 19 e segg. della legge n. 990 del 1969 (nei cui confronti anche opera lo spatium deliberandi fissato dal successivo art. 22), a fronte della richiesta del danneggiato ex art. 18 della legge citata, sono direttamente obbligati ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito di indennizzo scaturente dal contratto assicurativo, che, quindi, ha natura pecuniaria e non si trasforma in debito di valore (come quello dell'assicurato verso il danneggiato) per il solo effetto di un'iniziativa di detto terzo che incide nel limitato senso di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione. Dalla natura pecuniaria di tale debito dello assicuratore (o dell'impresa designata) verso il terzo danneggiato consegue che la richiesta di quest'ultimo, ove contenga tutti gli elementi necessari a che l'assicuratore (o l'impresa designata), mediante impiego della dovuta diligenza, sia in grado di valutarne il fondamento nel termine dilatorio di sessanta giorni accordatagli dalla legge, configura, alla scadenza di detto termine, un atto di Costituzione in mora, produttivo degli effetti di cui all'art. 1224 cod. civ., e comporta, a carico dell'assicuratore (o dell'impresa designata), che abbia ritardato la prestazione dovuta senza valida giustificazione, l'Obbligo di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno a norma del secondo comma di detto art. 1224. Ne consegue, altresì, che tali ultime obbligazioni, in quanto accessorie rispetto a quelle per cui è data Azione diretta al danneggiato, e riconducibili ad un'autonoma causa di debito nel rapporto tra assicuratore (o impresa designata) e danneggiato, restano svincolate dalla limitazione costituita dal massimale di polizza, afferente esclusivamente all'obbligazione principale oggetto di quell'Azione diretta. (V 5218/83, mass n 430091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)