Sez. L, Sentenza n. 16387 del 30/10/2003 (Rv. 567829 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Rigetto dell'appello in sede di rinvio - Pronuncia sulle spese - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Poiché con il rigetto dell'appello conservano validità le statuizioni sulle spese contenute nella sentenza di primo grado, il giudice di rinvio, ove rigetti l'appello, è tenuto a provvedere sulle sole spese delle impugnazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)