Sez. L, Sentenza n. 5044 del 18/04/2000 (Rv. 535827 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Specifico riferimento alla fase processuale del giudizio di legittimità - Necessità - Conseguenze - Conferimento della procura nell'atto introduttivo del giudizio di merito - Efficacia - Esclusione - Previsione nella suddetta procura della sua estensibilità a tutti i gradi del giudizio - Ininfluenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La procura speciale ad avvocato iscritto in apposito albo necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita - a pena di inammissibilità del ricorso - con specifico riferimento alla fase processuale del giudizio di legittimità e, pertanto, necessariamente dopo la pubblicazione della sentenza impugnata non potendo a tale effetto valere (neanche nelle controversie assoggettate al rito del lavoro) la procura apposta in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)