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Sez. 5, Sentenza n. 2542 del 10/08/1983 Cc. (dep. 02/09/1983) Rv. 160157 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - ECCEZIONE: SCADENZA DEI TERMINI DI CARCERAZIONE PREVENTIVA - RIFERIMENTO ALLA PENA IRROGABILE IN ASTRATTO.*
Stato
decisa il 1983-08-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160157-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - ECCEZIONE: SCADENZA DEI TERMINI DI CARCERAZIONE PREVENTIVA - RIFERIMENTO ALLA PENA IRROGABILE IN ASTRATTO.*

Con la sentenza di condanna a pena detentiva, anche se soggetta ad impugnazione, non può essere ordinata la scarcerazione dello imputato, salvo che siano decorsi i termini di carcerazione preventiva, valutati con riferimento "alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza" e cioè alla pena irrogabile in astratto e non a quella irrogata in concreto. (Conf mass n 151621; (Conf mass n 151622).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Decreto Legge 01/05/1970 num. 192 art. 2, Legge 01/07/1970 num. 406 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)