Sez. 5 - , Ordinanza n. 22750 del 12/08/2021 (Rv. 662083 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Termine dilatorio di 60 gg. ex art. 12, comma 7, st.contr. – Derogabilità per ragioni d’urgenza - Motivazione fondata su rilevante pretesa tributaria con applicazione di misure cautelari - Idoneità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'elevata entità degli importi accertati per la quale sono applicabili le misure cautelari di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 costituisce ragione d'urgenza idonea a derogare al termine dilatorio di 60 giorni, ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)