Sez. U, Sentenza n. 1904 del 17/06/1972 (Rv. 358976 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ADOZIONE ALLA PRESENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - NULLITA - PROCEDIMENTI DIVERSI DAI DISCIPLINARI - ESTENSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ADOZIONE ALLA PRESENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - NULLITA - PROCEDIMENTI DIVERSI DAI DISCIPLINARI - ESTENSIONE.*
Per effetto della dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 63 secondo comma del RD 22 gennaio 1934 n 37 la deliberazione del consiglio nazionale forense, anche nei procedimenti diversi da quelli disciplinari, quando e adottata con la presenza del pubblico ministero, e viziata per un errore in procedendo, che incide sulla regolarita del contraddittorio ed importa la nullita di tale pronuncia. (V Corte costituzionale n 27'72).*
Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 37 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)