Sez. 5, Sentenza n. 7607 del 24/05/2002 (Rv. 554680 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | Presupposti - Rapporti e differenze con l'avviso di rettifica ex art. 19 d.P.R. 643/1972.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO
In tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili, l'eventuale contestazione di carattere sostanziale dei valori e dei criteri esposti dal contribuente nella propria denunzia, non integrando gli estremi della mera rettifica di errori materiali, comporta, per l'Amministrazione finanziaria, l'onere di procedere ad avviso di accertamento ex art. 20 del d.P.R. n. 643 del 1973, non potendo l'Amministrazione stessa limitarsi ad una rettifica, con l'invio di un semplice decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto (come, cioè, se si fosse trattato di mero errore materiale).
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)