Sez. 3, Sentenza n. 5520 del 23/10/1982 (Rv. 423280 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - MATRIMONIO - IMMINENZA - PROVA - PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI - RILEVANZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - MATRIMONIO - IMMINENZA - PROVA - PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI - RILEVANZA.*
Le pubblicazioni matrimoniali - per una certa definitività della decisione che esprimono e per l'impegno che comportano sul piano morale e sociale - configurano il serio intento di contrarre matrimonio che, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, legittima il recesso del locatore dal contratto di locazione per necessità. Tale situazione non viene meno per il fatto che le pubblicazioni stesse siano scadute, e non siano state rinnovate, inerendo ciò soltanto all'iter burocratico della procedura matrimoniale e dovendosi presumere che la necessità stessa persista, nonostante tale scadenza, per tutta la durata del giudizio, salvo la prova contraria che l'omessa rinnovazione è conseguenza della rottura del fidanzamento o del rinvio "sine die" del matrimonio. (Conf 2535/77, mass n 386255; (Conf 1541/57).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)