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Sez. 2, Sentenza n. 903 del 12/05/1965 (Rv. 311747 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - OMESSO ESAME DI DOCUMENTO - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1965-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311747-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - OMESSO ESAME DI DOCUMENTO - RILEVANZA - LIMITI.*

Per potere opporre una censura di omesso esame di un documento sotto il profilo dell'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte, non basta collegare l'esistenza, in modo generico del documento che si afferma influente ai fini del decidere, ma occorre anche spiegare come dal suo contenuto possano trarsi degli elementi di per se idonei, attraverso un giudizio di certezza non di mera probabilita, ad infirmare quelli dai quali il giudice di merito ha tratto la ratio decidendi, onde possa ritenersi che, se il giudice avesse esaminato il documento, sarebbe potuto pervenire ad una decisione diversa da quella adottata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)