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Sez. 3, Sentenza n. 1129 del 16/04/1968 (Rv. 332604 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESCLUSIONE O DUBBIO SULL'ELEMENTO OGGETTIVO O SU QUELLO SOGGETTIVO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1968-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332604-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESCLUSIONE O DUBBIO SULL'ELEMENTO OGGETTIVO O SU QUELLO SOGGETTIVO - CONSEGUENZE.*

Allorche in Sede penale sia stato escluso (assoluzione con formula piena) o messo in dubbio (assoluzione con formula dubitativa)l'elemento oggettivo del reato sono precluse tanto l'ordinaria Azione civile risarcitoria basata sull'art. 2043 cod.civ., quanto quella speciale che si ha in tutti i casi in cui la legge ponga una presunzione di colpa a carico del danneggiante. Se l'esclusione o il dubbio riguardano, invece, l'elemento soggettivo e preclusa la prima Azione, ma non la seconda. (V. 2396-67, massima n. 329671 1965-67, massima n. 328951 1963-67, massima n. 328947 118-67, massima n. 325799).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)