Sez. 5, Sentenza n. 12072 del 14/05/2008 (Rv. 603786 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE | Certificazione rilasciata dal sostituto, ex art. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Mancata allegazione alla dichiarazione dei redditi - Conseguenze - Ammissibilità dell'allegazione di atti equipollenti - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo del contribuente di allegare alla dichiarazione la certificazione relativa alla ritenuta alla fonte, rilasciata dal sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 luglio 1994, n. 473) non ammetteva equipollenti; in particolare, deve escludersi che l'omessa allegazione dei certificati del sostituto d'imposta potesse essere surrogata dalla produzione del conto individuale, tenuto dal sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal ricordato d.l. n. 330 del 1994.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)