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Sez. 1, Sentenza n. 3561 del 26/10/1968 (Rv. 336754 - 01)

PROVA CIVILE - IN GENERE - SCRITTURA RICHIESTA AD PROBATIONEM - CONTENUTO NON CONTROVERSO - MANCANZA DELLA SCRITTURA- IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336754-01

PROVA CIVILE - IN GENERE - SCRITTURA RICHIESTA AD PROBATIONEM - CONTENUTO NON CONTROVERSO - MANCANZA DELLA SCRITTURA- IRRILEVANZA.*

L'esigenza della prova scritta, nei casi in cui questa sia richiesta dalla legge, si presenta soltanto quando sia contestata l'esistenza dell'atto, sul quale e fondata la pretesa, o ne sia controverso il contenuto e non quando nessuna contestazione sussista sull'esistenza delle dichiarazioni delle parti o sul contenuto di queste, ed anzi le parti stesse, dato come incontestato il tenore di tali dichiarazioni, discutano intorno all'interpretazione delle singole locuzioni da loro rispettivamente adoperate.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)