Sez. 1, Sentenza n. 3561 del 26/10/1968 (Rv. 336754 - 01)
PROVA CIVILE - IN GENERE - SCRITTURA RICHIESTA AD PROBATIONEM - CONTENUTO NON CONTROVERSO - MANCANZA DELLA SCRITTURA- IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - IN GENERE - SCRITTURA RICHIESTA AD PROBATIONEM - CONTENUTO NON CONTROVERSO - MANCANZA DELLA SCRITTURA- IRRILEVANZA.*
L'esigenza della prova scritta, nei casi in cui questa sia richiesta dalla legge, si presenta soltanto quando sia contestata l'esistenza dell'atto, sul quale e fondata la pretesa, o ne sia controverso il contenuto e non quando nessuna contestazione sussista sull'esistenza delle dichiarazioni delle parti o sul contenuto di queste, ed anzi le parti stesse, dato come incontestato il tenore di tali dichiarazioni, discutano intorno all'interpretazione delle singole locuzioni da loro rispettivamente adoperate.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)