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Sez. 1, Sentenza n. 7774 del 14/07/1993 (Rv. 483151 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - Separazione personale dei coniugi - Separazione consensuale | Procedimento ex art. 711 cod. proc. civ. - Pubblico Ministero - Partecipazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483151-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - Separazione personale dei coniugi - Separazione consensuale

La partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento di separazione consensuale dei coniugi ex art. 711 cod. proc. civ. non è prevista da tale norma, né è desumibile, come necessaria, dalla disciplina di procedimenti camerali, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla citata norma, con riguardo ad ipotesi di applicazione della medesima, strumentale alla pronunzia di provvedimenti non concernenti l'affidamento della prole e cioè specificamente incidenti sullo "statuto" del minore, anche se la posizione del medesimo viene indirettamente contemplata ai fini della quantificazione delle prestazioni economiche stabilite in favore del coniuge affidatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)