Sez. L, Sentenza n. 311 del 16/01/1988 (Rv. 456870 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ O MANCATO RISPETTO DEI TERMINI RELATIVI - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - SANATORIA DEL VIZIO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO O RINNOVAZIONE DELLE NOTIFICAZIONI - IDONEITÀ - ORDINE DI RINNOVAZIONE - ADOZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ O MANCATO RISPETTO DEI TERMINI RELATIVI - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - SANATORIA DEL VIZIO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO O RINNOVAZIONE DELLE NOTIFICAZIONI - IDONEITÀ - ORDINE DI RINNOVAZIONE - ADOZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel rito del lavoro la Costituzione dell'appellante si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria, deposito che determina l'instaurazione del rapporto processuale e - ove avvenuto nel rispetto dei termini processuali - impedisce il verificarsi di ogni eventuale decadenza dall'impugnazione, anche in caso di irregolarità o nullità della successiva notificazione del ricorso, col pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, alla parte appellata. Pertanto la nullità della notificazione dell'atto d'appello, col relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, o il mancato rispetto dei termini, di cui al terzo comma dell'art. 435 cod. proc. civ., i quali non hanno carattere perentorio, ma soltanto ordinatorio, non possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione medesima, ma il relativo vizio è sanato, in difetto di Costituzione dell'appellato, dalla rinnovazione della notificazione, che il giudice, anche d'ufficio, deve disporre in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ.. (Conf 2335/85, mass n 440204; (Conf 1826/85, mass n 439838).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)