Sez. 1, Ordinanza n. 6593 del 12/03/2024 (Rv. 670634-01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione per pubblica utilità - Opposizione alla stima - Disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001 - Procedimento espropriativo avviato prima dell'entrata in vigore di detto d.P.R. - Dichiarazione di pubblica utilità intervenuta successivamente - Applicabilità della nuova disciplina - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In materia di espropriazione per pubblica utilità, in assenza di diverse disposizioni normative, al giudizio di opposizione alla stima dell'immobile espropriato si applica la disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001, ove il procedimento espropriativo sia avviato prima dell'entrata in vigore del menzionato d.P.R., ma la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta successivamente a tale data, anche nel caso in cui l'espropriazione sia volta alla realizzazione di opere secondo le procedure straordinarie previste dall'art. 4, comma 4, lett. e) della l. n. 80 del 1984, la cui disciplina, in virtù del richiamo agli artt. 80 e ss. della l. n. 219 del 1981, prevede l'applicazione per la menzionata stima di norme che sono state abrogate per effetto dell'entrata in vigore del richiamato d.P.R. del 2001.
DPR 08/06/2001 num. 327 CORTE COST., Legge 18/04/1984 num. 80 art. 4 lett. E, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)