Sez. 2, Sentenza n. 1865 del 18/06/1971 (Rv. 352411 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - TESI DIFENSIVE DELLE PARTI - ELEMENTI DI CONVINCIMENTO - DEDUCIBILITA DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENZE - ONERE DI RECIPROCA CONTESTAZIONE SPECIFICA DELLE PARTI.*
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - TESI DIFENSIVE DELLE PARTI - ELEMENTI DI CONVINCIMENTO - DEDUCIBILITA DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENZE - ONERE DI RECIPROCA CONTESTAZIONE SPECIFICA DELLE PARTI.*
Ai fini dell'accertamento dei fatti, il giudice puo trarre elementi di convincimento anche dalle affermazioni e dalle deduzioni che si colgono nell'assunto difensivo di una delle parti, e in particolare dalla prospettazione di tesi difensive contrastanti tra di loro, in relazione alle quali, peraltro, incombe pur sempre alle parti reciprocamente l'Onere di contestare specificamente i fatti a ciascuna di esse sfavorevoli. (nella specie, in Sede di merito non era stata minimamente contestata l'applicabilita della legge regionale siciliana n 11 del 1947 al rapporto agrario in esame, applicabilita che, secondo il dettato legislativo, presupponeva che il contratto da cui aveva avuto origine il rapporto in questione, fosse stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge. Solo in Sede di legittimita le ricorrenti avevano eccepito che il rapporto era sorto successivamente alla emanazione della legge de qua. La suprema Corte, nel rilevare che le ricorrenti non avevano mai dedotto specificamente ne chiesto mai di provare la eccezione con la quale esse avrebbero voluto contrapporre l'esistenza di un fatto impeditivo del diritto fatto valere in giudizio dalla controparte, ha enunciato il principio che precede). (V 3331'69, mass n 343387).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 22/09/1947 num. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)