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REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario

Testo in vigore al

Art. 194

1.

Il deposito in contanti deve essere effettuato nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia.

Sono equiparate ad un deposito in contanti:

la consegna di un assegno il cui pagamento sia garantito dall'organismo che lo ha emesso, in qualsiasi modo ritenuto soddisfacente dall'autorità doganale;

la consegna di qualsiasi altro titolo che abbia efficacia liberatoria e sia riconosciuto dalla predetta autorità.

2. Il deposito in contanti o quello equiparato deve essere costituito nell'osservanza delle disposizioni dello Stato membro in cui è richiesta la garanzia.

Art. 195

Il fideiussore si obbliga per iscritto a pagare in solido con il debitore l'importo garantito dell'obbligazione doganale allorché essa diviene esigibile.

Il fideiussore è un terzo, stabilito nella Comunità e riconosciuto dall'autorità doganale di uno Stato membro.

L'autorità doganale può rifiutarsi di accettare il fideiussore proposto se questo non le sembri assicurare l'effettivo adempimento dell'obbligazione doganale entro i termini prescritti.

Art. 196

La persona tenuta a prestare la garanzia ha facoltà di scegliere una delle modalità di costituzione di cui all'articolo 193.

Tuttavia, l'autorità doganale può non accettare il tipo di garanzia proposto quando esso sia incompatibile con il buon funzionamento della procedura doganale interessata. Ciò vale parimenti per la garanzia proposta. L'autorità doganale può esigere che il tipo di garanzia scelto venga mantenuto per un periodo determinato.

Art. 197

1.

Quando le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato lo prevedono, l'autorità doganale può accettare tipi di garanzia diversi da quelli di cui all'articolo 193, purché questi garantiscano in modo equivalente l'adempimento dell'obbligazione doganale.

L'autorità doganale rifiuta la garanzia proposta dal debitore quando questa non le sembri assicurare l'effettivo adempimento dell'obbligazione doganale.

2. Con la stessa riserva di cui al paragrafo 1, secondo comma, l'autorità doganale può accettare un deposito in contanti senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 194, paragrafo 1.

Art. 198

Quando constati che la garanzia prestata non assicura o non assicura più l'effettivo o integrale adempimento dell'obbligazione doganale entro i termini prescritti, l'autorità doganale esige che la persona di cui all'articolo 189, paragrafo 1, fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione della garanzia iniziale.

Art. 199

1. La garanzia non può essere svincolata finché l'obbligazione doganale per la quale è stata costituita non si è estinta o non può più sorgere. La garanzia deve essere svincolata non appena l'obbligazione doganale è estinta o non può più sorgere.

2. Quando l'obbligazione doganale è parzialmente estinta o non può più sorgere per una parte dell'importo garantito, la garanzia costituita viene, a richiesta dell'interessato, parzialmente svincolata, a meno che l'importo stesso non lo giustifichi.

Art. 200

Disposizioni in deroga a quelle del presente capitolo saranno adottate, se necessario, secondo la procedura del comitato, per tener conto di convenzioni internazionali.

Capo 2. Nascita dell'obbligazione doganale

Art. 201

1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:

  1. a) all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione, oppure

  2. b) al vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

3.

Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana.

Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali.

Art. 202

1.

L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:

  1. a) all'irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all'importazione, oppure

  2. b) quando si tratti di merce collocata in zona franca o in deposito franco, alla sua irregolare introduzione in un'altra parte di detto territorio.

Ai sensi del presente articolo, per introduzione irregolare s'intende qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli articoli da 38 a 41 e dell'articolo 177, secondo trattino.

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'introduzione irregolare.

3. Sono debitori:

la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare,

le persone che hanno partecipato a questa introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare, e

le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l'hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente.

Art. 203

1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:

alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all'importazione.

2. L'obbligazione doganale sorge all'atto della sottrazione della merce al controllo doganale.

3. I debitori sono:

la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale,

le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale,

le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l'hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale e,

se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l'utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata.

Art. 204

1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:

  1. a) all'inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all'importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall'utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, oppure

  2. b) all'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo dell'utilizzazione della merce a fini particolari,

in casi diversi da quelli di cui all'articolo 203 sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.

2. L'obbligazione doganale sorge quando cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale oppure nel momento in cui la merce è stata vincolata al regime doganale considerato quando si constati, a posteriori, che non era soddisfatta una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce al regime o per la concessione di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo dell'utilizzazione della merce a fini particolari.

3. Il debitore è la persona tenuta, secondo il caso, ad adempiere agli obblighi che, per una merce soggetta a dazi all'importazione, derivano dalla permanenza in custodia temporanea o dall'utilizzazione del regime doganale cui la merce è stata vincolata, oppure a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo della merce a tale regime.

Art. 205

1.

L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:

al consumo o all'utilizzazione, in zona franca o in deposito franco, in condizioni diverse da quelle previste dalla normativa in vigore, di una merce soggetta a dazi all'importazione.

In caso di scomparsa di merci e nel caso in cui tale scomparsa non possa essere giustificata in modo soddisfacente presso l'autorità doganale, questa può considerare che le merci sono state consumate o utilizzate nella zona franca o nel deposito franco.

2. L'obbligazione sorge nel momento in cui la merce è consumata o utilizzata per la prima volta in condizioni diverse da quelle previste dalla normativa in vigore.

3.

Il debitore è la persona che ha consumato o utilizzato la merce nonché le persone che hanno partecipato a questo consumo o a questa utilizzazione sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che tale consumo o tale utilizzazione avveniva in condizioni diverse da quelle previste dalla normativa in vigore.

Quando, in caso di scomparsa di merci, l'autorità doganale ritiene che queste siano state consumate o utilizzate nella zona franca o nel deposito franco e che non sia possibile applicare il comma precedente, la persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione doganale è l'ultima persona che, a conoscenza dell'autorità, è stata in possesso delle merci.

Art. 206

1.

In deroga agli articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale nei confronti di una data merce quando l'interessato fornisca la prova che l'inadempienza degli obblighi risultanti:

dagli articoli da 38 a 41 e dall'articolo 177, secondo trattino, oppure

dalla permanenza della merce considerata in custodia temporanea, oppure

dall'utilizzazione del regime doganale cui la merce è stata vincolata,

è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore ovvero con l'autorizzazione dell'autorità doganale.

Ai sensi del presente paragrafo, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile per chiunque.

2. Si ritiene anche che non sorga più alcuna obbligazione doganale all'importazione nei confronti di una merce immessa in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della sua utilizzazione per fini particolari, quando la medesima venga esportata o riesportata con l'autorizzazione delle autorità doganali.

Art. 207

Quando, conformemente all'articolo 206, paragrafo 1, si ritiene che non sorga più alcuna obbligazione doganale nei confronti di una merce immessa in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della sua utilizzazione per fini particolari, i rottami e i residui risultanti da questa distruzione sono considerati merci non comunitarie.

Art. 208

Quando, conformemente all'articolo 203 o 204, sorge un obbligazione doganale per una merce immessa in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto a motivo della sua utilizzazione per fini particolari, l'importo pagato al momento dell'immissione in libera pratica è dedotto dall'importo dell'obbligazione doganale.

Questa disposizione si applica, mutatis mutandis, quando sorga un'obbligazione doganale, per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione della merce.

Art. 209

1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito:

all'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, con una dichiarazione in dogana, di una merce soggetta ai dazi all'esportazione.

2. L'obbligazione doganale sorge nel momento in cui viene accettata la dichiarazione in dogana.

3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è parimenti debitrice la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione.

Art. 210

1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito:

all'uscita fuori del territorio doganale della Comunità, senza dichiarazione in dogana, di una merce soggetta ai dazi all'esportazione.

2. L'obbligazione doganale sorge nel momento in cui la merce esce dal predetto territorio.

3. Il debitore è:

la persona che ha effettuato l'atto di uscita,

nonché le persone che hanno partecipato a tale atto sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che non era stata presentata alcuna dichiarazione in dogana, anche se avrebbe dovuto esserlo.

Art. 211

1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito:

all'inosservanza delle condizioni che hanno permesso l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità in esonero totale o parziale dai dazi all'esportazione.

2. L'obbligazione sorge nel momento in cui la merce ha ricevuto una destinazione diversa da quella che ne ha permesso l'uscita dal territorio doganale della Comunità in esonero totale o parziale dai dazi all'esportazione, o, se l'autorità doganale non ha avuto la possibilità di determinare tale momento, quando scade il termine stabilito per fornire la prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esonero.

3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è parimenti debitrice la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione.

Art. 212

L'obbligazione doganale di cui agli articoli da 201 a 205 e da 209 a 211 sorge anche se riguarda una merce che ha formato oggetto di una misura, di qualunque specie, che ne vieti o limiti l'importazione o l'esportazione. Tuttavia, l'introduzione irregolare nel territorio doganale della Comunità di moneta falsa e di stupefacenti e sostanze psicotrope non compresi nel circuito economico strettamente controllato dalle autorità competenti per essere destinati ad uso medico e scientifico non comporta il sorgere di un'obbligazione doganale. Ai fini della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale si considera pertanto sorta allorché la legislazione penale di uno Stato membro prevede che i dazi doganali servono di base per la determinazione delle sanzioni o che l'esistenza di un'obbligazione doganale serve di base per le azioni penali.

Art. 212 bis

Quando la normativa doganale prevede che una merce possa beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, a motivo della sua natura o della sua destinazione particolare, di una franchigia o di un esonero totale o parziale dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione a norma degli articoli 21, 82, 145 o da 184 a 187, tale trattamento favorevole, tale franchigia o esonero è altresì applicabile ai casi in cui sorge un'obbligazione doganale a norma degli articoli da 202 a 205, 210 o 211, a condizione che il comportamento dell'interessato non implichi né manovra fraudolenta né negligenza manifesta e quest'ultimo fornisca la prova che sono soddisfatte le altre condizioni per l'applicazione del trattamento favorevole, della franchigia o dell'esonero.

Art. 213

Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono tenuti al pagamento dell'obbligazione in solido.