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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022 (Rv. 665209 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO | Condanna dell'imputato in sede penale - Domanda risarcitoria - Accertamento in sede civile del concorso del danneggiato nella causazione del danno - Violazione dell'art. 651 c.p.p. - Esclusione - Fattrispecie.
Stato
decisa il 2022-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665209-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO

In materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p., a norma del quale, nel processo civile, ha efficacia di giudicato l'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna, in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il concorso di colpa della vittima di un incidente stradale e del conducente dell'ambulanza che l'aveva investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, il quale era stato precedentemente condannato, per il reato di cui all'art. 589 c.p., nel processo penale in cui i congiunti del pedone si erano costituiti parte civile).

Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)