Sez. 3, Sentenza n. 6592 del 24/11/2011 Ud. (dep. 17/02/2012) Rv. 251979 - 01
EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI | Violazioni edilizie - Unico atto di accertamento della polizia giudiziaria - Validità - Sufficienza.
EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
Per la validità delle attività di constatazione e di repressione delle violazioni edilizie è sufficiente anche un unico atto di accertamento espletato dalla polizia giudiziaria, atteso che l'art. 96 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede il compimento di ulteriori riscontri di carattere tecnico solo ove occorrenti.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)