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Sez. L, Sentenza n. 4920 del 03/03/2014 (Rv. 630389 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Inidoneità fisica dell'apprendista - Impossibilità di reimpiego del lavoratore con altre mansioni - Prova - Onere a carico del datore di lavoro - Limiti - Onere di deduzione ed allegazione a carico del lavoratore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630389-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

In tema di inidoneità fisica al lavoro, l'impossibilità di utilizzazione di un apprendista in mansioni equivalenti, in ambiente compatibile con il suo stato di salute e con disponibilità di personale che possa fornire la necessaria formazione, deve essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l'onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è esigibile una collaborazione nell'accertamento di un possibile "repechage" in ordine all'esistenza di altri posti di lavoro nei quali possa essere ricollocato.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)