diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 9479 del 11/04/2025 (Rv. 674560-01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETA' SUPERFICIARIA | Convenzione P.E.E.P. avente ad oggetto il trasferimento della proprietà in favore del Comune - Accordo di cessione volontaria dei diritti edificatori in favore di terzi - Assenza dei requisiti soggettivi - Validità - Limiti - Fondamento - Fattispecie. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674560-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETA' SUPERFICIARIA

In tema di convenzione P.E.E.P. avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di aree in favore del Comune, l'accordo con cui il cedente dispone dei diritti edificatori concessigli su di esse dal Comune in favore di terzi (nella specie, pattuendo come corrispettivo l'intestazione a proprio favore di alcuni degli appartamenti da realizzare), è valido malgrado l'assenza dei requisiti soggettivi previsti per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, poiché a seguito dell'abrogazione, ad opera dell'art. 23 l. n. 179 del 1992, dell'art. 35, comma 18, della l. n. 865 del 1971, l'acquirente non deve più dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, salvo che essi non siano previsti dalla stessa convenzione P.E.E.P., rilevando in tal caso solo ai fini di un'eventuale responsabilità contrattuale.

Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 179 art. 23 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)