diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 771 del 18/03/1966 (Rv. 321549 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA PERDUTA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1966-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321549-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA PERDUTA - CRITERI.*

Quando si adotta, per stimare i danni alla persona da invalidita permanente, il sistema della capitalizzazione anticipata della rendita perduta per una durata vitalizia, secondo le tabelle annesse al R.d. 9 ottobre 1922, n.1403, il risultato e dato dai seguenti fattori, guadagno annuo, calcolato alla stregua dell'attivita specifica, tasso percentuale di menomazione, coefficiente relativo all'eta del soggetto infortunato. Il risultato del calcolo deve essere corretto in meno per che il coefficiente adottato dalle tabelle summenzionate riguarda la vita fisica, che normalmente non coincide con la vita lavorativa. Due sono gli elementi da considerare ai fini della Determinazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Un primo elemento e costituito dall'eta, perche di solito col passar degli anni la vita lavorativa termina, mentre continua la vita fisica, in ragione delle due diverse durate, il rapporto di scarto e massimo nell'eta avanzata, mentre nell'eta giovanile il rapporto e dato da una minima percentuale.Un secondo elemento e dato dall'attivita specifica, che si protrae nella vita dell'uomo con limiti ben diversi a seconda del tipo di attivita, cosi, da una durata relativamente breve per un, attivita prevalentemente fisica, come lo sport, si perviene ad una durata quasi coincidente con la vita fisica per le attivita professionali. Non puo escludersi che, caso per caso, si possa tener conto di altri elementi, tra i quali, pero, non puo comprendersi la scarsa percentuale di invalidita, perche tale percentuale fa gia parte del calcolo, il cui risultato e tanto piu modesto quanto piu basso e il suo indice.Cio vuol dire che la percentuale di invalidita non abbia altra Rilevanza, quando si determina l'ammontare del danno attraverso il sistema della capitalizzazione, perche in effetti normalmente non e vero che il reddito perduto rappresenti in concreto una uguaglianza con la percentuale di invalidita. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)