Sez. 2, Sentenza n. 12201 del 17/03/1978 Ud. (dep. 12/10/1978) Rv. 140123 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE - COMUNICAZIONE AL PM DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - DECORRENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE - VALORE PURAMENTE AMMINISTRATIVO DEL COSIDDETTO VISTO DEL PM.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE - COMUNICAZIONE AL PM DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - DECORRENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE - VALORE PURAMENTE AMMINISTRATIVO DEL COSIDDETTO VISTO DEL PM.*
La ricezione delle sentenze per il cosiddetto visto, in quanto ricollegantesi alla funzione di vigilanza del PM, si esaurisce nello ambito amministrativo e come tale e inidonea a far decorrere i termini per la presentazione dei motivi di impugnazione. Di conseguenza, rimane l'Obbligo del cancelliere di provvedere alla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, ai sensi dell'art 151 cod proc pen, poiche solo da tale comunicazione decorre il termine dell'impugnazione da parte del PM.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)