Sez. L, Sentenza n. 184 del 17/01/1989 (Rv. 461398 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 266 DEL 1977 - VALIDITÀ DELLA APPOSIZIONE DEL TERMINE IN IPOTESI DI PRODUZIONE DA PARTE DELLA RAI DI SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI ESERCITATA IN VIA CONTINUATIVA SECONDO UN PROGRAMMA GLOBALE ANNUO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 266 DEL 1977 - VALIDITÀ DELLA APPOSIZIONE DEL TERMINE IN IPOTESI DI PRODUZIONE DA PARTE DELLA RAI DI SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI ESERCITATA IN VIA CONTINUATIVA SECONDO UN PROGRAMMA GLOBALE ANNUO - ESCLUSIONE.*
Nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli (di cui all'art. 1, lettera e), della legge n. 230 del 1962 nel suo testo originario, anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 266 del 1977), l'apposizione del termine è lecita ove l'occasione di lavoro non sia, per sua natura permanente, ma temporanea, siccome connessa con una specifica esigenza di per sè obiettivamente limitata nel tempo. Pertanto non ricorre il requisito necessario per la validità dell'apposizione del termine nella ipotesi in cui l'attività sia costituita dalla produzione da parte della RAI di spettacoli radiotelevisivi esercitata in via continuativa secondo un programma globale annuo, cui si adegui la programmazione articolata dei vari centri di produzione, coincidendo così con la stessa attività istituzionale dell'ente radiotelevisivo. (V 4514/86, mass n 447258; (V 3827/81, mass n 414461).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)