Sez. L, Sentenza n. 2260 del 02/04/1986 (Rv. 445407 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RISCHIO LATENTE - DISTINZIONE DAL PEGGIORAMENTO POTENZIALE E FUTURO DIPENDENTE DALLA NATURALE EVOLUZIONE DELL'INFERMITÀ - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RISCHIO LATENTE - DISTINZIONE DAL PEGGIORAMENTO POTENZIALE E FUTURO DIPENDENTE DALLA NATURALE EVOLUZIONE DELL'INFERMITÀ - RILEVANZA.*
Il rischio latente, costituito dall'esistenza di un'infermità suscettibile di improvviso e rapido peggioramento anche in un prossimo futuro, differisce dal peggioramento potenziale e futuro dipendente dalla naturale evoluzione dell'infermità - del quale non può tenersi alcun conto ai fini del giudizio sull'Invalidità pensionabile - e, pertanto, determinando una sostanziale precarietà dello stato di salute, ossia un pregiudizio che si proietta nel futuro sotto il profilo fisiologico ma è attuale sotto l'aspetto economico lavorativo, poiché incide immediatamente sulla capacità di guadagno, è rilevante ai fini del giudizio predetto. (V 5937/81, mass n 416705).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)