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Sez. 3, Sentenza n. 28520 del 27/10/2025 (Rv. 676643-01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI | Pignoramento esattoriale ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Crediti nascenti da rapporto di conto corrente bancario - Saldo attivo - Vincolo ex art. 546 c.p.c. - Sussistenza - Maturazione entro sessanta giorni dalla notificazione dell'ordine di pagamento - Necessità - Natura positiva o negativa del saldo al momento del pignoramento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676643-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI

Nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto crediti derivanti da un rapporto di conto corrente bancario, il saldo attivo è soggetto al vincolo ex art. 546 c.p.c. e dev'essere versato dalla banca terza pignorata direttamente all'agente della riscossione, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nei sessanta giorni dalla notificazione al terzo dell'ordine di pagamento diretto, indipendentemente dal fatto che, al momento di tale notificazione, il saldo stesso fosse negativo o positivo e che, in tale ultimo caso, il relativo credito sia stato già versato all'agente della riscossione.

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)