Sez. 6, Sentenza n. 2312 del 06/06/1995 Cc. (dep. 26/07/1995) Rv. 202189 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Chiamata in correità - Riscontro - Necessità.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza
In materia di misure cautelari personali, per essere considerato grave (art. 273 cod. proc. pen.) l'indizio deve essere idoneo a fondare un giudizio prognostico di probabile colpevolezza. Ciò significa che deve trattarsi di indizio suscettibile di assumere un sicuro rilievo nella valutazione che il giudice farà sul merito della accusa. La mera chiamata di correità, per quanto intrinsecamente attendibile, non è di per sè idonea a fondare un giudizio di colpevolezza, in mancanza di "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" (art. 192 comma terzo cod. proc. pen.). Ne consegue che, per legittimare una misura cautelare, a norma dell'art. 273 cit. la chiamata in correità non solo deve essere intrinsecamente attendibile, ma deve anche essere accompagnata da un principio di riscontro che, almeno potenzialmente, abbia idoneità a divenire riscontro vero e proprio all'esito del giudizio finale sul merito dell'imputazione, per poter affermare la colpevolezza dello imputato. In mancanza, non può neppure formularsi, ai fini della misura cautelare, una prognosi di probabile colpevolezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)